Descrizione
Nuove disposizioni per i Comuni sulla gestione della carta d’identità cartacea e sul rilascio del documento d’identità provvisorio.
Si segnala che stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, che all’articolo 11 introduce disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Il provvedimento stabilisce che le carte d’identità cartacee resteranno valide oltre il 3 agosto 2026 esclusivamente in specifiche fattispecie. In particolare, potranno essere utilizzate fino alla scadenza originaria per l’identificazione delle parti nei rapporti contrattuali, pubblici e privati, stipulati entro il 3 agosto 2026.
La validità è inoltre estesa, fino al rilascio della CIE e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, per l’esercizio dei diritti fondamentali, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, i rapporti con la Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, la consegna di posta e atti giudiziari e le operazioni presso banche, uffici postali e intermediari finanziari.
Resta invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio: oltre tale data il documento non sarà più valido per l’ingresso nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati che lo riconoscono in forza di specifici accordi internazionali.
Il decreto introduce inoltre una nuova misura a supporto dei Comuni. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza e nelle more del rilascio della CIE, il Sindaco potrà rilasciare un documento d’identità provvisorio con validità massima di sei mesi, non rinnovabile e conforme al modello che sarà definito con successivo decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per la Pubblica amministrazione. Il documento dovrà essere restituito al Comune al momento del ritiro della Carta d’Identità Elettronica.
Il documento provvisorio sarà valido anche per l’espatrio, fermo restando che alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo.
Il Ministero dell’Interno fornirà con successive comunicazioni le indicazioni operative relative al modello, alle modalità di rilascio e alle condizioni di utilizzo del nuovo documento di identità provvisorio.
(fonte: Anci)